31.03.2022
Il primo "dietro front" dopo il decreto del 24 marzo

in merito alla durata dell'isolamento fiduciario a seguito contagio da Covid-19, valgono ancora i termini definiti con la circolare n.60136 del 30/12/2021

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IL PRIMO "DIETRO FRONT" DOPO IL DECRETO DEL 24 MARZO

in merito alla durata dell'isolamento fiduciario a seguito contagio da Covid-19, valgono ancora i termini definiti con la circolare n.60136 del 30/12/2021

Ieri 30/03/2022 è stata emessa dal Ministero della Salute la circolare N.19860, che trovate qui in allegato.
 
In sostanza, contrariamente da come si era espresso il Governo per tramite del Decreto Legge dello scorso 24/03, i termini dell'isolamento non sono variati; non basterà quindi, dal prossimo 1° aprile risultare semplicemente negativi ad un test per interrompere l'isolamento.

Il documento informa che, in merito alla durata dell'isolamento fiduciario a seguito contagio da Covid-19, valgono ancora i termini definiti con la circolare n.60136 del 30/12/2021:
  • 7 giorni per i soggetti che hanno completato il ciclo primario e/o assunto la dose booster da meno di 120 giorni
  • 10 giorni per i soggetti non vaccinati o per chi ha superato i 120 giorni dall'ultima dose di vaccino.

Confermato invece, sempre dal prossimo 1° aprile, il regime dell'autosorveglianza per tutti i soggetti che divenissero contatti stretti di soggetti positivi, con l'obbligo di indossare la mascherina FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, per 10 giorni dall'ultimo contatto.

Rimane anche la disposizione che prevede che gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per informazioni e chiarimenti
info@acons.it
045/8601068