14.11.2024
Formazione del preposto: aggiornamento biennale o quinquennale?

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, in data 24/10/2024 ha pubblicato l'Interpello n.6/2024 con il quale ha chiarito che, nelle more della pubblicazione del Nuovo Accordo Stato-Regioni, va applicato l'Accordo del 2011 che prevede un aggiornamento quinquennale.

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FORMAZIONE DEL PREPOSTO: AGGIORNAMENTO BIENNALE O QUINQUENNALE?

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, in data 24/10/2024 ha pubblicato l'Interpello n.6/2024 con il quale ha chiarito che, nelle more della pubblicazione del Nuovo Accordo Stato-Regioni, va applicato l'Accordo del 2011 che prevede un aggiornamento quinquennale.

Con riferimento alla formazione dei Preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e alla cadenza temporale del relativo aggiornamento, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, in data 24/10/2024 ha pubblicato l'Interpello n.6/2024 con il quale ha chiarito che, nelle more della pubblicazione del Nuovo Accordo Stato-Regioni, va applicato l'Accordo del 2011 che prevede un aggiornamento quinquennale.

Vale precisare che da tempo si è in attesa della pubblicazione del Nuovo Accordo Stato-Regioni, allo stato è in circolazione una seconda "bozza" dello stesso.

Tuttavia e nonostante quanto si legge nell'Interpello, occorre precisare che ci sono ancora numerosi dubbi interpretativi e di fatto siamo in presenza di un vuoto normativo.

Facciamo riferimento pertanto all'interpretazione e alla spiegazione dell'Avv. Rolando Dubini:


CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 21 dicembre 2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR). (GU Serie Generale n.8 del 11-01-2012)
Allegato A)
Formazione dei Lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

PREMESSA
Il presente accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.

L'applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.
Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".
(...)
9. AGGIORNAMENTO
(...)
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

MA IL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 37 È CAMBIATO e dunque l'accordo del 2011 è inapplicabile perché il comma fa riferimento esclusivamente al nuovo accordo formazione non ancora approvato.

 

Aggiungiamo quindi che la nostra linea interpretativa, coerente con quanto spiegato dall'Avv. Dubini, è che si debba fare riferimento alla L. 215 del 2021.

Ma ANCORA PIU' IMPORTANTE è il fatto che la figura del Preposto sta assumendo un ruolo sempre più cruciale nella gestione della sicurezza, motivo per cui si ritiene che lo stesso debba essere adeguatamente formato.

 

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