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COVID: AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO CONDIVISO LUOGHI DI LAVORO
Il 30 giugno scorso, al termine dell’incontro tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute e Parti Sociali, è stato approvato l’aggiornamento del protocollo condiviso per il contrasto alla diffusione del contagio da Sars.Cov2 negli ambienti di lavoro non sanitari, ovvero non soggetti a provvedimenti specifici (es. mezzi di trasporto).
Rispetto alla precedente versione del 6 aprile 2021 le variazioni si possono riassumere sostanzialmente nei seguenti punti:
- Si prevede un sostanziale allineamento con quanto espresso dal Ministero della Pubblica Amministrazione con la circolare del 29 aprile, il documento che in sostanza rendeva “altamente raccomandato” ma non più obbligatorio l’utilizzo della mascherina negli ambienti di lavoro pubblici. La fornitura delle mascherine (FFP2) qualora i lavoratori volessero indossarla rimane sempre a carico del Datore di Lavoro. Non è più contemplato l’uso della mascherina chirurgica.
- Deve comunque rimanere l’attività di “informazione” dei lavoratori (tramite cartellonistiche, infografiche, ecc) in merito all’ancora presente rischio di contagio.
- Rimane ancora vietato l’accesso ai luoghi di lavoro in caso di presenza di sintomi riconducibili al Covid, in particolare febbre e/o sintomi simil-influenzali;
- E’ ancora possibile, se il Datore di Lavoro sentito il Medico Competente lo ritiene opportuno, effettuare il controllo della temperatura all’ingresso. Ma non più obbligatorio…
- La riammissione al lavoro dopo contagio è possibile mediante presentazione di test con esito negativo, effettuato secondo le tempistiche attualmente in vigore. Solo nel caso in cui il contagio abbia richiesto ricovero ospedaliero è necessario effettuare visita medica presso il Medico Competente.
- Sono da mantenere in essere, a carico del Datore di Lavoro, le attività di pulizia giornaliera e sanificazione periodica di locali, postazioni, ambienti di lavoro e punti di maggiore contatto nei luoghi di lavoro (tastiere, mouse, interruttori, pulsanti macchine caffè e snack ecc)
- Devono ancora essere previste misure che permettano un costante ricambio d’aria negli ambienti di lavoro, anche tramite sistemi di ventilazione meccanica controllata.
- Rimane obbligatorio a carico del Datore di Lavoro mettere a disposizioni soluzioni igienizzanti e disinfettanti per le mani
- È sempre necessario limitare, per quanto possibile, l’afflusso di persone nei locali comuni, in modo da non creare assembramenti.
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Oltre alla messa a disposizione di mascherine FFP2 per tutti i lavoratori, il Datore di Lavoro deve anche, a seguito eventuali indicazioni del MC e/o RSPP, adottare particolari misure nei casi in cui si rendesse necessario l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 (es. per quei lavoratori che si trovassero ad operare costantemente ad una distanza inferiore al metro) ed in particolare in presenza di soggetti fragili.
- In caso di focolaio aziendale, i lavoratori “contatti stretti” non devono più rispettare il regime della quarantena, bensì va loro applicato il regime dell’autosorveglianza per 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo, utilizzando mascherina FFP2 negli ambienti chiusi e/o in caso di assembramenti.
- La disciplina della “sorveglianza sanitaria straordinaria”, ai fini della tutela dei lavoratori fragili in particolare, rimane in vigore fino al 31 luglio 2022.
- Il lavoro agile (smart working) viene ritenuto ancora un valido strumento per il contenimento del contagio, ma il suo utilizzo non è più fortemente raccomandato.
- È da prevedere un aggiornamento del cosiddetto “protocollo anticontagio”, in modo da allinearlo alle attuali misure di precauzione messe in atto, sentendo anche il parere del Medico Competente.
- È prevista una nuova attività di revisione del protocollo condiviso entro la fine del prossimo ottobre.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento, lo staff di Acons rimane a vostra disposizione.