30.03.2023
Acque potabili: nuovo d.lgs 23/02/2023 n. 18
Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il 16 dicembre 2020 la Direttiva n. 2020/2184 che riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano.
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ACQUE POTABILI: NUOVO D.LGS 23/02/2023 N. 18
Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il 16 dicembre 2020 la Direttiva n. 2020/2184 che riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il 16 dicembre 2020 la Direttiva n. 2020/2184 che riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano.
Con il D.Lgs. 23/02/2023, n. 18 anche l’Italia ha finalmente recepito tale direttiva che è entrata in vigore il 21/03/2023.
Gli obiettivi alla base della Direttiva Europea ripresi dal decreto legislativo sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque per uso umano, la salubrità delle acque, il miglioramento dell’accessibilità alle acque per uso umano.
In questo articolo vediamo alcuni dei punti principali sulla nuova normativa acque potabili 2023: a chi si applica, quali sono gli obblighi generali e cos'è previsto in tema di valutazione del rischio.
Il D.Lgs. 18/2023, disciplina la qualità delle acque potabili.
Si intende per "acque destinate al consumo umano" tutte quelle:
- “trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente”
- “utilizzate in un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato”.
A chi si applica?
Il D.Lgs. si applica a tutte le acque tranne (articolo 3):
- acque minerali naturali riconosciute come tali, ai sensi del D.Lgs. 08/10/2011, n.176
- acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione
- acque citate al secondo punto del precedente elenco, se provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell’operatore alimentare oppure se la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale (secondo quanto valutato dall’autorità sanitaria territorialmente competente)
- acque destinate esclusivamente ad usi specifici diversi da quello potabile (comprese le acque utilizzate nelle imprese alimentari, a patto che la qualità non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori).
Quali sono gli obblighi generali
Il D.Lgs. n.18/2023, all'articolo 4 dice che le acque destinate al consumo umano debbano essere "salubri e pulite".
Per definirsi tali, e osservare i requisiti minimi previsti dal decreto, tali acque devono soddisfare diversi requisiti. Ad esempio non devono contenere microrganismi, virus, parassiti e altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana.
Inoltre:
- devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti all'allegato I (ovvero, nello specifico, i parametri microbiologici, i parametri chimici e i parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni);
- devono essere conformi ai valori per parametri supplementari, non riportati nell'allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13;
- devono essere adottate le misure necessarie previste agli articoli dal 5 al 15.
Tra gli obblighi generali da citare, va ricordato che l'applicazione delle misure di questo decreto non deve comportare un deterioramento del livello esistente di qualità dell'acqua potabile. Né, ovviamente, un aumento dell'inquinamento di tali acque.
Altro obbligo indicato all'articolo 4 riguarda i gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m3 di acqua al giorno (o che servono almeno 50.000 persone). Essi devono effettuare una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti sulla riduzione delle perdite di rete idrica.
La valutazione e gestione del rischio
“La sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano e l’accesso universale ed equo all’acqua” devono essere garantiti su un approccio “basato sul rischio” (art. 6), “inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura” e “coprendo l’intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità dell’acqua specificati all’articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale”.
Nello specifico, l'approccio basato sul rischio ha come scopo quello di garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l'accesso universale ed equo all'acqua. Nelle seguenti modalità:
- implementando un controllo globale di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura (compresi i rischi legati a cambiamenti climatici, protezione dei sistemi idrici e continuità della fornitura);
- dando priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci dal punto di vista dei costi;
- limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l’intera filiera idropotabile;
- garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idro-potabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale.
La valutazione e gestione del rischio deve pertanto comprendere i seguenti elementi:
- aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano (art. 7);
- sistemi di fornitura idro-potabile (art. 8);
- sistemi di distribuzione idrica interni per edifici e locali prioritari (art. 9).
QUALI SONO LE AZIENDE INTERESSATE?
Tutte le imprese alimentari, nello specifico qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che svolge con continuità e organizzazione un’attività connessa a qualsiasi fase della produzione, trasformazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti (ad esempio negozi al dettaglio, attività di commercio in forma itinerante e in aree di mercato, attività di somministrazione (bar, ristoranti, ...) esercizi di trattenimento e spettacolo, circoli privati, scuole, asili nido, panificatori, strutture ricettive, imprenditori agricoli (produzione primaria), attività agrituristiche).
IN CONCRETO, COSA DEVONO FARE LE AZIENDE?
- Fare l'analisi microbiologica e chimica sull’acqua
- Inserire la procedura sul controllo dell’acqua nel piano di autocontrollo (HACCP)
-
Fare una valutazione su possibili rischi connessi a:
- aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque da destinare al consumo umano
- sistemi di fornitura idro-potabile
- sistemi di distribuzione idrica interni per edifici e locali prioritari
Qui puoi consultare il testo integrale della nuova normativa acque potabili pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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